ALLEGATO IX A [16] - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister",

per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen",

per la Germania, "Handelsregister" e "Handewerksrolle",

per la Grecia, (omissis)

- per la Spagna, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda",

per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers",

per l'Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

per l’Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers",

per i Paesi Bassi, "Handelsregister",

per l’Austria, "Firmenbuch", "Generberegister" e "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers"

per il Portogallo, "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário",

per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret"

______

[1] Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello

nazionale, i registri che li hanno sostituiti.
Condividi questo contenuto: